Chi siamo

Intelligo promotion associazione culturale Napoli promozione e formazione
L’associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolgendo la propria attività nei settori:

  • della beneficenza,
  • delle attività socio-umanitarie,
  • dello scambio multiculturale,
  • dell’educazione civica,
  • dei modelli di vita di sviluppo eco-sostenibile,
  • delle attività ricreative,
  • del recupero delle antiche arti e mestieri della tutela della biodiversità,
  • della tutela dell’ambiente e del territorio,
  • dello sviluppo del turismo nel territorio,
  • delle attività promozionali per conto di altre associazioni,
  • delle arti figurative e non.

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS “INTELLIGO”

ART.1 – DENOMINAZIONE

1.1 E’ costituita l’associazione culturale denominata “INTELLIGO’’, di seguito per brevità associazione.

ART. 2 – SCOPO
2.1 L’associazione non ha fini di lucro. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, supporta e favorisce tutti i processi necessari alla realizzazione dell’autosufficienza, svolgendo la propria attività nei settori, della beneficenza, delle attività socio-umanitarie, dello scambio multiculturale, dell’educazione civica, dei modelli di vita di sviluppo eco-sostenibile, delle attività ricreative, del recupero delle antiche arti e mestieri, della tutela della biodiversità, della tutela dell’ambiente e del territorio, dello sviluppo del turismo nel territorio, delle attività promozionali per conto di altre associazioni, delle arti figurative e non.

2.2 L’associazione intende promuovere e realizzare ogni iniziativa finalizzata a tutelare il patrimonio artistico culturale del territorio ed i diritti dell’individuo, indipendentemente da condizioni etniche, sociali, religiose, sesso ed età ed orientamento sessuale. Principalmente attraverso la promozione e la realizzazione di progetti.

2.3 L’associazione per il perseguimento dei propri scopi, a titolo esemplificativo e non esaustivo potrà
a) promuovere e realizzare progetti di integrazione sociale;
b) elaborare, promuovere e realizzare progetti di beneficenza, di raccolta di fondi per tutela del patrimonio storico;
c) organizzare, promuovere e partecipare attivamente ad iniziative per la tutela ambientale e del patrimonio storico;
d) sensibilizzare le Amministrazioni competenti alla promozione e allo sviluppo turistico del territorio;
f) fornire un servizio innovativo che pone particolare attenzione alle problematiche del turismo a tutela degli interessi collettivi degli operatori turistici associati e dei turisti quali fruitori e consumatori dei servizi turistici;
g) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente il territorio, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte alla promozione turistica delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche del territorio;
h) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, mostre, escursioni, spettacoli, manifestazioni sportive ed enogastronomiche, nonché recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e dei residenti;
i) incrementare l’ospitalità, l’educazione turistica e la conoscenza del territorio, nel pieno rispetto dell’ ambiente;
l) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
m) erogare fondi, finanziamenti e contributi per la realizzazione dei progetti agli scopi di cui all’art. 2.1 e all’art. 2.2;
n) organizzare e promuovere campagne ed iniziative finalizzate alla sensibilizzazione della collettività;
o) stabilire ed intrattenere rapporti di collaborazione con le istituzioni per accedere alla realizzazione di attività extrascolastiche e/o per il miglioramento del territorio e lo sviluppo dei progetti di cui all’art. 2.1 e 2.2.
p) organizzare, promuovere ed aderire a eventi di arte, musica, spettacolo ed intrattenimento.

ART. 3 – ATTIVITA’ STRUMENTALE E PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI
3.1 L’associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà svolgere ogni attività consentita dalla legge, come:
a) promuovere, sostenere, anche finanziariamente, iniziative, strutture, aventi scopi analoghi ai propri;
b) promuovere, sostenere, e favorire iniziative ed istituti atti a soddisfare le esigenze socio-culturali;
c) collaborare con enti pubblici o privati al fine della realizzazione delle finalità statutarie nonché ricevere contributi e sovvenzioni, territoriali e non, pubblici e privati e partecipare ad organismi ed enti nazionali ed internazionali;
d) promuovere la raccolta di fondi e finanziamenti anche presso il pubblico per il perseguimento degli scopi sociali.

3.2 L’associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente che saranno ritenute dal consiglio di amministrazione necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale ed in particolare:
a) amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, locataria, usufruttaria, posseduti o detenuti;
b) stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, anche trascrivibili in pubblici registri;
c) stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere per l’affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;
d) costituire o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di finalità analoghe, o connesse a quelle dell’associazione;
e) svolgere ogni attività utile al perseguimento degli scopi istituzionali e di quelli strumentali sopra indicati.

3.3 E’ fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche.

ART. 4 – SEDE
4.1 L’associazione, che svolge le sua attività in Italia ed all’estero ha sede a Portici, Via della Libertà 205.
4.2 L’associazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all’estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme, senza che ciò costituisca una modifica del presente atto.

ART. 5 – PATRIMONIO
5.1Il patrimonio è costituito dalla donazione iniziale come indicato nel verbale dell’assemblea costituente.

5.2 Tale patrimonio può essere accresciuto:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
b) dalle quote associative ed eventuali apporti volontari degli associati;
c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
d) dai contributi di organismi internazionali;
e) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari;
f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

ART.6 – ACQUISIZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO
6.1 I soci, possono essere :
– Soci Fondatori: sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo equelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo.
– Soci Operativi: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all’associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
– Soci Onorari: sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolarimeriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
– Soci Sostenitori o Promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura

6.2 Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato all’interessato specificandone i motivi. In questo caso l’aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della prima riunione.

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
7.1 Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
7.2 I soci hanno diritto di
a) essere informati sulle principali attività e iniziative dell’associazione;
b) partecipare con diritto di voto alle assemblee, comprese quelle che concernono la nomina degli organi direttivi;
c) essere eletti alle cariche sociali;
d) recedere dall’appartenenza all’associazione. E ciò fermo restando che i soci che non hanno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 dicembre dell’anno in corso saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale.
7.3I soci hanno l’obbligo di versare la quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione e, in ogni caso, di rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

7.4 La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

ART. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
8.1 La qualità di socio si perde
a) per morte;
b) dietro presentazione di dimissioni scritte;
c) per esclusione;
d) per morosità dopo 6 mesi.

8.2 Perdono la qualità di socio per esclusione, ai sensi dell’art 8.1,lett. c)
a) coloro che si rendono morosi per un periodo superiore a 6 mesi nel pagamento della quota associativa;
b) coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o di regolamenti interni.

8.3 La perdita di qualità dei soci nei casi di cui all’art 8.1, lett. a), b) e c) è deliberata dal consiglio di amministrazione.

8.4 In caso di dimissioni o morte di un socio, la sua quota associativa rimane di proprietà della associazione.

ART. 9 – ORGANI SOCIALI
9.1 Sono organi della associazione
a) Il Presidente Alberto Alovisi;
b) L’assemblea;
C) Il consiglio di Amministrazione;
d) I Probiviri.

9.2 Tutte le cariche sociali sono elettive. I componenti degli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal consiglio di amministrazione.

ART. 10 – ASSEMBLEA
10.1 L’assemblea, oltre le competenze espressamente attribuite dal presente statuto, ha i seguenti compiti:
a) discute ed approva il bilancio consuntivo;
b) individua gli indirizzi e le direttive generali dell’attività sociale;
c) definisce il programma generale di attività;
d) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal consiglio di amministrazione per il funzionamento dell’associazione;
e) delibera sulla responsabilità degli amministratori;
f) discute e decide su ogni altro argomento che il consiglio di amministrazione intenda opportuno sottoporre all’assemblea.

ART. 11 – CONVOCAZIONE E QUORUM DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
11.1 L’assemblea viene convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, in ogni caso almeno una volta all’anno entro il 30 aprile.
11.2 L’assemblea è altresì convocata dal segretario su iniziativa del Consiglio di amministrazione, mediante qualsiasi mezzo di comunicazione, -ivi compresi sms, fax, e-mail, social network- indirizzato a tutti i soci, che ne attesti l’eventuale ricezione.
11.3 L’avviso di comunicazione deve indicare il giorno, l’ora e la sede della convocazione.
11.4 E’ ammessa la possibilità che le assemblee si tengano per videoconferenza.
11.5 L’adunanza dell’assemblea, presieduta dal presidente dell’associazione, è valida in prima convocazione anche in presenza della sola minoranza dei soci della quale il numero minimo deve essere uguale o superiore a 3 soci.
11.6 Le deliberazioni concernenti l’approvazione e le modifiche statutarie e la delibera di scioglimento dell’associazione e di devoluzione del patrimonio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza del consiglio.
11.7 Ciascun socio ha diritto ad un voto.
11.8 Per votare si procede ad alzata di mano

11.9 Nelle adunanze dell’assemblea dei soci è redatto apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

ART. 12 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
12.1 Il consiglio di amministrazione è composto da 2 a 4 membri, nominati dall’assemblea. Esso dura in carica un esercizio ed i suoi componenti sono rieleggibili.
12.2 I componenti del primo consiglio di amministrazione sono indicati nell’atto costitutivo.
12.3 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri ad eccezione di quelli riservati ai sensi di legge e di statuto e altri organi sociali, per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione.
12.4 Il consiglio di amministrazione, oltre ai poteri attribuiti dal presente statuto, ha le seguenti competenze :
a) nomina tra i propri componenti il presidente, il vice-presidente, il segretario ed il tesoriere;
b) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
c) cura l’esecuzione delle decisioni deliberate, predispone e sottopone all’assemblea il programma di attività;
d) predispone e presenta annualmente all’assemblea per l’approvazione la relazione ed il bilancio dell’esercizio;
e) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone, mansioni, qualifiche e retribuzioni;
f) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
g) delibera in ordine della perdita della qualità di socio;

12.5 Il consiglio può altresì delegare, mediante procure generali e/o speciali, parte dei propri poteri di ordinaria amministrazione ai singoli consiglieri, al presidente. Il consiglio di amministrazione ha altresì la facoltà di nominare, anche tra persone esterne al consiglio stesso, comitati direttivi, consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per l’attività dell’associazione, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui al d.lgs 4 dicembre 1997 n. 460. Inoltre, è facoltà del consiglio emanare regolamenti per disciplinare i propri lavori, tutta l’attività dell’associazione o singoli settori della stessa.

12.6 Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a 3 riunioni consecutive del consiglio, può essere dichiarato decaduto dal consiglio stesso.

12.7 In caso venga a mancare in modo irreversibile

a) per revoca;
b) per morte;
c) dimissioni;
d) impedimento permanente,
uno o più amministratori o il presidente o il vice-presidente, il consiglio di amministrazione provvede alla loro sostituzione o alla chiusura dell’associazione. I sostituti rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del soggetto decaduto.

12.8 Qualora venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, il consiglio si intenderà automaticamente decaduto ed il presidente provvede a convocare entro 15 giorni l’assemblea affinché nomini un nuovo consiglio. Il consiglio decaduto fintantoché non venga sostituito, rimarrà in carica con poteri di gestione ordinaria.

ART. 13 – IL PRESIDENTE
13.1 Il presidente ha legale rappresentanza dell’associazione, ha l’uso della firma sociale e convoca e presiede l’assemblea dei soci ed il consiglio di amministrazione.

13.2 Il presidente cura le relazioni con le istituzioni, le imprese, gli enti, pubblici o privati anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle iniziative dell’associazione.

13.3 Il presidente è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

13.4 Il presidente può delegare parte dei suoi poteri al vice-presidente, ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

13.5 In caso di urgenza, il presidente può adottare provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso consiglio convocato all’uopo dal presidente. Qualora il consiglio di amministrazione, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il presidente.

ART. 14 – PROBIVIRI
14.1 L’assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numeromassimo di tre, che dura in carica tre anni,cui demandare secondo modalità da stabilirsi lavigilanza sulle attività dell’associazione e la risoluzione delle controversie che dovesseroinsorgere tra gli associati. Le deliberazioni delCollegio dei Probiviri sono inappellabili.

ART. 15 – BILANCIO ED UTILI
15.1 L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
15.2 Entro il 30 aprile il consiglio di amministrazione sottopone all’assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente.
15.3 Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per le finalità di cui l’art.2 e di quelle direttamente connesse.
15.4 Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 16 – PRESTAZIONI
16.1 L’ associazione si avvarrà, prevalentemente, delle attività prestate dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
16.2 L’associazione potrà, in caso di particolari necessità, assumerelavoratori dipendenti o avvalersi di prestazionidi lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 17 – SCIOGLIMENTO
17.1 Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea ed avviene nei casi secondo la modalità di cui l’art. 27 del codice civile.
17.2 In caso di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto a favore dell’ente individuato dal consiglio di

amministrazione, tra le ONLUS per i fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo richiesta diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18 – CONTROVERSIE
18.1 Qualsiasi controversia tra i Soci oppure fra un socio e l’Associazione, derivante dallo svolgimento delle attività associative, comprese quelle inerenti la validità e l’interpretazione del presente Statuto, eccetto quelle escluse per legge, sarà deferita a qualsivoglia organismo di conciliazione, di natura pubblica o privata e risolto secondo il regolamento di conciliazione da questo adottato.
Fermo restando quanto sopra previsto, qualora non fosse possibile arrivare ad una composizione pacifica della lite, ogni eventuale procedimento giudiziario relativo alle liti associative sarà di esclusiva competenza del Foro di Napoli.

ART. 19 – NORMA DI CHIUSURA
19.1 L’associazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni del medesimo, e da ogni altra normativa vigente in materia, con particolare riferimento al d.lgs 4 dicembre 1997 n. 460.


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